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Spiaggia e servizi relativi alla balneazione

A partire dal 17 settembre 2011, anche gli stabilimenti balneari sono tenuti ad emettere, di norma all'atto del pagamento del corrispettivo, la ricevuta fiscale oppure lo scontrino fiscale, nonché, a richiesta del cliente, la fattura immediata
Fig.1 - Scontrino, elettronico, stabilimenti, balneari

Secondo il Decreto Legislativo n.127/2015, art.2 in materia di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati e dei corrispettivi giornalieri per gli esercenti attività di commercio al minuto, divenuto effettivo a partire delle modifiche introdotte art.17 del Decreto Legge n.119/2018, entrato in vigore dal 1° Luglio 2019 per gli operatori IVA con volume d’affari complessivo superiore a 400.000 Euro (nell’anno d’imposta 2018) e dal 1° Gennaio 2020 per tutti gli altri soggetti di cui art.22 del DPR n. 633/1972. Come possono regolamentarsi gli stabilimenti balneari? Ebbene secondo alcune fonti accreditate, pare che gli stabilimenti balneari, facciano parte delle categorie esentate dall'obbligo di scontrino elettronico. Dallo scorso 2011, la lettera R.R. dell'art.2, comma 1, del D.P.R. 696/1996, abrogata dal Decreto Legge n.138 del 13 Agosto 2011 (convertito poi in Legge n.148/2011) in materia di esenzione dall'obbligo di emissione della certificazione fiscale per le prestazioni di servizi di spiaggia rese dai concessionari demaniali marittimi. Per tanto a partire dallo stesso anno (2011) rimane di fatto obbligatorio il rilascio dello scontrino e/o della ricevuta fiscale o della fattura da parte degli stabilimenti balneari italiani. L'esenzione alla adozione dello scontrino elettronico, si limiterebbe comunque ai soli servizi relativi alla balneazione e non ad esempio alla somministrazione di alimenti e bevande o altre attività non connesse a quella principale. Per aggiornamenti e maggiori informazioni, vi suggeriamo di consultare il sito dell'agenzia dell'entrate: www.agenziaentrate.gov.it

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